Obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) pena sospensione dall’albo

Gentili Colleghe, rammentiamo l’ obbligo da parte del professionista di possedere e comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) all’ordine professionale di riferimento.

L’art. 37 del D.L. 16.07.2020, n° 7 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11.09.2020, n° 120 statuisce testualmente che “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.


Invitiamo pertanto tutte le iscritte ad adempiere all’obbligo di legge, pena la sospensione dall’Albo.