{"id":633,"date":"2018-11-23T15:59:05","date_gmt":"2018-11-23T14:59:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ostetrichebari-bat.it\/?page_id=633"},"modified":"2024-10-11T20:25:42","modified_gmt":"2024-10-11T18:25:42","slug":"disposizioni-generali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ostetrichebari-bat.it\/?page_id=633","title":{"rendered":"Disposizioni generali"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33<\/strong><\/span><br \/>\nRiordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit\u00e0, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni<br \/>\n(titolo cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)<br \/>\n(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)<\/p>\n<p>Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione<br \/>\n(articolo cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 10 del d.lgs. n. 97 del 2016)<\/p>\n<p>1. Ogni amministrazione indica, in un&#8217;apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all&#8217;articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.<\/p>\n<p>2. (abrogato)<\/p>\n<p>3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.<\/p>\n<p>4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.<\/p>\n<p>5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell&#8217;utilizzo delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, nonch\u00e9 del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altres\u00ec alla contabilizzazione dei costi e all&#8217;evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonch\u00e9 al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell&#8217;articolo 32.<\/p>\n<p>6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell&#8217;ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/p>\n<p>7. (abrogato)<\/p>\n<p>8. Ogni amministrazione ha l&#8217;obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: \u00abAmministrazione trasparente\u00bb di cui all&#8217;articolo 9:<\/p>\n<p>a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;<br \/>\nb) il Piano e la Relazione di cui all&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;<br \/>\nc) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all&#8217;articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;<br \/>\nd) (soppressa)<\/p>\n<p>9. La trasparenza rileva, altres\u00ec, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualit\u00e0 dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cos\u00ec come modificato dall&#8217;articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale<\/p>\n<p>1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati \u00abNormattiva\u00bb che ne regolano l&#8217;istituzione, l&#8217;organizzazione e l&#8217;attivit\u00e0. Sono altres\u00ec pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall&#8217;amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l&#8217;interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l&#8217;applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.<br \/>\n(comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 11 del d.lgs. n. 97 del 2016)<\/p>\n<p>1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l&#8217;indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un&#8217;apposita sezione del sito istituzionale. L&#8217;inosservanza del presente comma comporta l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 46.<br \/>\n(comma introdotto dall&#8217;art. 29, comma 3, legge n. 98 del 2013)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165<\/strong><\/span><br \/>\nNorme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche<\/p>\n<p>Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell&#8217;ambito della propria organizzazione, individua l&#8217;ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarit\u00e0 e responsabilit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit\u00e0, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) Art. 10. 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